Da oggi 06/08/2021 è in vigore il Green Pass che inizia a dover essere gestito ed esibito.
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 n. 175, è stato pubblicato il decreto-legge che dispone in merito, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche con il quel vengono disciplinate le attività alle quali si potrà accedere e/o che si potranno svolgere solo se in possesso di green pass e chi ed in quali modalità dovranno essere svolte tali verifiche. In questo articolo vengono spiegati gli adempimenti privacy da assolvere correlati alla gestione/verifica del green pass e vengono riepilogati i contenuti più salienti del decreto legge sopra citato, che tra le tante cose ha disposto anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Innanzi tutto il green pass si ottiene solo a fronte di una di queste 3 condizioni:
1) avvenuta inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
2) guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Il green pass è obbligatorio per poter accedere ai seguenti ambiti/esercizi/attività:
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (eccetto quelli presenti nelle attività ricettive, ossia alberghi, limitatamente ai loro ospiti);
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• Sagre e fiere, convegni e congressi;
• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• Concorsi pubblici.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.
In ipotesi di violazione può essere applicata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Verifiche
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso.
La verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), tale procedura garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
L’interessato (ossia il soggetto oggetto di verifica per poter accedere) deve mostrare al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrarrà le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, deve inoltre esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
In alcun modo il verificatore deve annotare su alcun tipo di supporto (elettronico o cartaceo) tali dati personali che avrà temporaneamente in visione.
Chi può essere il verificare
Il titolare della struttura ricettiva e del pubblico esercizio od altro soggetto da esso direttamente delegato, il soggetto delegato deve essere designato in forma scritta, quindi deve essere presente una delega formale, corredata da specifiche istruzioni scritte, che istruiscono su come svolgere questa verifica operativamente, nel rispetto dei requisiti di legge richiesti e nel totale rispetto e tutela dei dati personali che verranno visionati. Anche in presenza del delegato, responsabile di questo trattamento resta in primis il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento, laddove individuato specificamente, va inoltre informato il DPO, se presente, che verificherà la correttezza degli adempimenti posti in essere. L'operatore risponde direttamente in caso di dolo o nel caso non rispetti le istruzioni che gli sono state impartite dal titolare del trattamento.
Va inoltre consegnata specifica informativa e affisso all'entrata dell'esercizio cartello informativo ben visibile che informa circa l'obbligo di accesso solo con green pass.
Questi sopra elencati sono gli adempimenti privacy correlati alle gestione del green pass, che vanno obbligatoriamente adempiuti, pena incorrere in pesanti sanzioni, correlati alle gestione del green pass.
RM Consulting può supportarVi nell'elaborazione di tutti gli adempimenti richiesti.