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ESTENSIONE GREEN PASS | DECRETO LEGGE 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021

Roberta Monari • 28 settembre 2021

ESTENSIONE VERIFICA DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
COSA CAMBIA DAL 15 OTTOBRE 2021

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, a partire dal prossimo 15 ottobre per accedere al posto di lavoro, pubblico e privato è necessario essere in possesso di idonea Certificazione anti – COVID 19 (GREEN PASS).
SETTORE PUBBLICO
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. 
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
TRIBUNALI
Personale amministrativo e magistrati, per poter accedere agli uffici giudiziari devono essere in possesso di green pass. Tale obbligo non si estende invece agli avvocati, periti di parte ed altri ausiliari al magistrato, così come si estende alle parti coinvolte nel processo ed ai testimoni.
SETTORE PRIVATO
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI E IN QUALI MODALITA'
I controlli sia nell'ambito pubblico, che nell'ambito privato, devono essere svolti dai datori di lavoro, che possono individuare soggetti incaricati all'accertamento ed alla contestazione di eventuali infrazioni. Tali persone incaricate devono essere designate per iscritto e vanno loro anche fornite istruzioni scritte in merito al trattamento di dati svolto nell'esecuzione di tali verifiche. Importante inoltre sia consegnata ai lavoratori una idonea informativa atta a spiegare questo nuovo obbligo ed il trattamento di dati che ne è correlato.
Le verifiche vanno svolte attraverso la sola app verifica c19, il datore di lavoro fornirà dunque al verificatore un dispositivo mobile in cui sia stata installata tale app, per poter procedere; le verifiche possono essere svolte anche a campione, in nessun caso e con nessuna modalità vanno annotati/registrati i dati visionati (compresa la data di scadenza del green pass). Il controllo del documento di identità non è previsto come obbligatorio, ma resta necessario laddove ci siano dubbi sulla effettiva identità e corrispondenza della stessa tra green pass e soggetto che lo esibisce.
SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI
Laddove il personale risulti privo di green pass al momento della verifica o lo abbia esso stesso dichiarato, nel settore privato viene considerato assente, senza diritto di retribuzione, sino alla presentazione del green pass. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. A livello sanzionatorio, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 600,00 a euro 1500,00 per i lavoratori che siano acceduti al luogo di lavoro, senza green pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass.
Laddove il personale risulti privo di green pass al momento della verifica o lo abbia esso stesso dichiarato, nel settore pubblico viene considerato assente, senza diritto di retribuzione, sino alla presentazione del green pass. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. A livello sanzionatorio, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 600,00 a euro 1500,00 per i lavoratori che siano acceduti al luogo di lavoro, senza green pass.
PRONUNCE DEL GARNTE PRIVACY IN MERITO AL GREEN PASS
Numerose sono state le pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in merito: riassumo le decisioni schematicamente nei punti sotto elencati.
1) I docenti in ambito scolastico, così come i datori di lavoro, non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti/lavoratori.
2) Vietato produrre e tenere liste di no vax.
3) Pericoloso mettere su internet e sui social il QR-code del green pass, invito solerte a non farlo.
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