GDPR Specialist
CONSULENZA PRIVACY (GDPR)
     SERVIZIO DPO e PRIVACY OFFICER
         FORMAZIONE PRIVACY (GDPR)
SERVIZIO RSPP e ASPP
CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
CONSULENZA HACCP

GREEN PASS | FAQ SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Roberta Monari • 15 ottobre 2021

This is a subtitle for your new post

La Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce le risposte alle domande più frequenti in merito alla verifica del green pass sui luoghi di lavoro e conseguente gestione.
SPECIFICHE SU COME DEVONO AVVENIRE I CONTROLLI SUL GREEN PASS DEI LAVORATORI NEL SETTORE PRIVATO E PUBBLICO
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
PERSONE CHE NON POSSONO VACCINARSI PER COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE POSSONO ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO? 
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

LE PERSONE CHE HANNO DIRITTO AL GREEN PASS MA NE ATTENDONO IL RILASCIO O L’AGGIORNAMENTO COME POSSONO DIMOSTRARE DI POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta: quindi per fare un esempio pratico, se una persona ha fatto un tampone entro le 48 ore precedenti, ma per problemi tecnici non gli è arrivato il green pass, può esibire il documento cartaceo che dimostra che ha fatto il tampone.

QUALI PROVVEDIMENTI DEVE PRENDERE IL DATORE DI LAVORO CHE ACCERTA CHE IL DIPENDENTE ABBIA EFFETTUATO L’ACCESSO ALLA SEDE DI SERVIZIO PUR ESSENDO SPROVVISTO DI GREEN PASS? QUALI SANZIONI RISCHIA IL LAVORATORE?
Il lavoratore viene considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella prevista dal contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. La sanzione prevista per il lavoratore va da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1500,00; vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

DA CHI DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI SUL GREEN PASS DEI LAVORATORI CHE ARRIVANO DA SOCIETA’ DI SOMMINISTRAZIONE?
I controlli devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I PROTOCOLLI E LE LINEE GUIDA DI SETTORE CONTRO IL COVID-19 CHE PREVEDONO REGOLE SULLA SANIFICAZIONE DELLE SEDI AZIENDALI, SULL’USO DELLE MASCHERINE E SUI DISTANZIAMENTI, POSSONO ESSERE SUPERATI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL GREEN PASS?
Assolutamente no, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

I CONTRATTI TEMPORANEI PREVISTI PER LE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI, CHE DEVONO ASSUMERE LAVORATORI PER SOSTITUIRE QUELLI SPROVVISTI DI GREEN PASS, SONO SOGGETTI ALLE NORME GENERALI PER I CONTRATTI A TERMINE (QUINDI ANCHE A QUELLE SULLA CONTRIBUZIONE)?
I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto dagli artt. 19 ss del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

I LAVORATORI DI AZIENDE STRANIERE CHE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, DEVONO ACCEDERE ALLA SEDE DI AZIENDE O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE, DEVONO DIMOSTRARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS? NEL CASO DI AUTOTRASPORTATORI STRANIERI, SE CHI DEVE CARICARE/SCARICARE MERCE E’ SPROVVISTO DI GREEN PASS, E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL PROPRIO PERSONALE PER EFFETTIARE TALI OPERAZIONI?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. Per le operazioni di carico/scarico è possibile utilizzare personale dell’azienda italiana.

CHI E’ TITOLATO AD ESEGUIRE LE ISPEZIONI?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS SUSSSISTE ANCHE IN CAPO AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE LA CUI “SEDE LAVORATIVA” E’ COLLOCATA ALL’APERTO?
Sì, anche per le attività svolte all’aperto.

IL GREEN PASS RILASCIATO A SEGUITO DELL’EFFETTUAZIONE DI UN TAMPONE DEVE ESSERE VALIDO PER TUTTA LA DURATA DELL’ORARIO DI LAVORO?
No, il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

QUALI SANZIONI RISCHIA IL DATORE DI LAVORO CHE NON EFFETTUA I CONTROLLI SUL GREEN PASS PREVISTI PER LEGGE?
Il Datore di Lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da € 400,00 a € 1.000,00.

E’ NECESSARIO VERIFICARE IL GREEN PASS DEI LAVORAOTRI AUTONOMI CHE PRESTANO I PROPRI SERVIZI A UN’AZIENDA E CHE PER QUESTO DEVONO ACCEDERE ALLE SEDI DELLA STESSA?
Sì, tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

E’ POSSIBILE PER IL DATORE DI LAVORO VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS CON ANTICIPO RISPETTO AL MOMENTO PREVISTO PER L’ACCESSO IN SEDE DA PARTE DEL LAVORATORE?
Sì, nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

ALTRE CATEGORIE: ESTETISTI, PARRUCCHIERI, OPERTORI NEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA IN GENERALE
Il titolare di queste attività deve controllare il green pass dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori, ma non dei propri clienti. I clienti non possono verificare il green pass a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

TASSISTI/AUTISTI DI VETTURE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NNC.

Autore: Roberta Monari 11 novembre 2024
LA NUOVA DIRETTIVA NIS 2 | D.LGS. 138/2024
Autore: Roberta Monari 12 febbraio 2024
MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE QUANDO SI UTILIZZANO PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATICI PER LA GESTIONE DI POSTA ELETTRONICA ANCHE IN CLOUD.
Autore: Roberta Monari 14 luglio 2023
LA DECISIONE DI ADEGUATEZZA CHE AUTORIZZA IL TRASFERIMENTO DEI DATI DA EUROPA A STATI UNITI.
Share by: